Le prestazioni dell'assicurazione nei confronti dei dipendenti statali (assicurazione in gestione per conto Stato) sono quelle previste dall'articolo 66 del Testo unico e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea e pertanto:
- rendita per l'inabilità;
- assegno per l'assistenza personale continuativa;.
- una rendita ai superstiti
- assegno una tantum in caso di morte;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Sono abolite le disposizioni impartite con circolare n. 43/1983 nelle parti concernenti il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta.
L’amministrazione, presso la quale era inquadrato giuridicamente il dipendente al momento dell’evento lesivo, rimane competente per il rimborso di tutte le prestazioni erogate nel tempo dall’Inail, indipendentemente dall’evoluzione del rapporto di lavoro dell’infortunato con la stessa amministrazione. La richiesta di rimborso è gestita dalla Direzione centrale rapporto assicurativo.
Link normativa: https://www.inail.it/portale/assicurazione/it/Assicurazioni-Speciali/gestione-per-conto-stato.html
Link diretto della circolare Inail n. 20 del 1987 :https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/2016/02/39014,0.pdf