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Il sistema di qualificazione delle imprese dopo il “decreto PNRR 2024”

Giovannone Maria

riassunto

Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 d.lgs. 81/2008) è stato oggetto di numerose rivisitazioni nel corso del tempo, pur in assenza di una sua completa e definitiva messa a regime (se non per gli ambienti confinati di cui al d.p.r. 177/2011) a distanza di ormai 16 anni dalla entrata in vigore del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro. Il d.l. 19/2024 (art. 29), convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 56/2024 (c.d. decreto PNRR 2024), è recentemente intervenuto sul tema con l’obiettivo di contrastare il riacutizzarsi del fenomeno infortunistico in alcuni settori e di contribuire, più in generale, al contrasto del lavoro irregolare nel contesto delle attività affidate in appalto o in subappalto. La riformulazione dell’art. 27 restringe decisamente il campo di applicazione oggettivo della pregressa disposizione che oggi regola, esclusivamente, la “patente tramite crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operino nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. D’altra parte, esso rinvia all’adozione di un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, la estensione del medesimo dispositivo ad altri settori di attività. L’integrale riscrittura dell’art. 27, fin dalla sua stessa rubrica nella quale ora campeggia significativamente l’espressione “tramite crediti”, non sembra però del tutto coincidere con quanto voluto originariamente dal legislatore, dal sistema istituzionale e dalle stesse parti sociali nonostante la dialettica avutasi in senso alla Commissione consultiva permanente nel corso degli anni. Infatti, come si ha modo di argomentare nel saggio, più che una “norma di premialità” per le imprese virtuose, esso sembra mettere capo a un ennesimo dispositivo sanzionatorio basato su un mero “controllo di regolarità formale”.

summary

The qualification system for companies and self-employed workers (art. 27 of Legislative Decree no. 81/2008) has been the subject of numerous revisions over time, even in the absence of its complete and definitive implementation (except for confined environments referred to in Presidential Decree no. 177/2011) 16 years after the entry into force of the Consolidated Law on health and safety at work. Decree-Law No. 19/2024 (Art. 29), converted into law with amendments by Law No. 56/2024 (the so-called PNRR 2024 decree), has recently intervened on the subject with the aim of countering the exacerbation of the accident phenomenon in some sectors and to contribute, more generally, to the fight against irregular work in the context of contracted or subcontracted activities.
The reformulation of art. 27 decisively restricts the objective scope of application of the previous provision which today regulates, exclusively, the «driving licence through credits» for companies and self-employed workers operating in the context of temporary or mobile construction sites. On the other hand, it refers to the adoption of a decree of the Minister of Labour, after consulting the comparatively more representative trade unions of employers and workers, the extension of the same measure to other sectors of activity.
The complete rewriting of art. 27, right from its very heading in which the expression «through credits» now significantly stands out, does not seem to entirely coincide with what was originally intended by the legislator, the institutional system and the social partners themselves, despite the dialectic that has taken place in the direction of the Permanent Consultative Commission over the years. In fact, as the essay argues, rather than a «reward rule» for virtuous companies, it seems to lead to yet another sanctioning device based on a mere «formal regularity check».

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