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Il ruolo delle casse mutue rurali a cento anni dalla nascita dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

Quaranta Flavio

riassunto

Cento anni fa nasceva in Italia l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Il presente saggio si propone lo scopo di illustrare alcuni momenti offerti da uomini e istituzioni all’origine di questa importante assicurazione. La legge n. 80 del 17 marzo 1898, promossa per assicurare contro gli infortuni sul lavoro gli operai, aveva escluso i lavoratori della terra. Alla lacuna pose volontariamente rimedio l’Associazione degli agricoltori del vercellese che fondò una cassa mutua infortuni, la prima ad essere approvata in Italia nel 1904. L’esempio sarebbe stato seguito da altre simili istituzioni con lo stesso scopo, a cui la legge avrebbe guardato per stabilire le modalità di richiesta dei premi e per l’erogazione delle prestazioni. Il saggio si chiude sulle successive tappe che hanno portato all’attuale tutela, con un accenno alle politiche di vigilanza, poiché, come affermato da Mario Abbiate, il primo ministro del Lavoro nella storia d’Italia, senza controlli “le leggi sociali sono inutili”.

summary

Starting from a controversial case, object of recent decision, the Author examines the distinctive characteristics of the crimes of peculate, fraud against Public Administration and computer fraud. In particular, it is examined the hypothesis in which the public official, although not in material possess of amounts of money of the Institute, takes the money through a simple informatics procedure depending on the same official, who inserts data concerning non-existent identities, or never happened accidents with reference to bank accounts of which he is in full availability. The Author thinks that in the examined case contrary to what has been decided before the court it is possible to amount to the offence of peculate, considering that trickery and deception characterizing the crime of fraud, as recognised in charge of the subject, have been later instruments, used after the committed crime to avoid possible controls. In conclusion, considering the theme of penalty measures, the Author reflects on the possibility that if recognised, the crime of peculate could have permitted the application of the aggravating circumstance in respect of damage of relevant import.

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