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La circolare Inail 21 gennaio 2014, n. 5 sulla nuova malattia

De Matteis Aldo

riassunto

L’Autore esamina le soluzioni dei vari problemi applicativi sorti dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla nuova malattia, proposte dall’Istituto con la circolare 5/2014, condividendole. Si concentra poi sul problema del termine prescrizionale entro il quale far valere la nuova malattia. A questo riguardo l’Autore ritiene che la sentenza della Consulta 46/2010 abbia fatto emergere una consapevolezza nuova circa l’ assetto di protezione continua acquisito dal sistema, e circa l’esigenza di approccio differenziato per infortuni sul lavoro e malattie professionali, in relazione alla loro diversa specificità fenomenica. Esamina i riaggiustamenti giurisprudenziali elaborati nel tempo dopo altri dirompenti interventi della Corte costituzionale e sostiene che il problema va risolto su un piano non di pura logica concettuale, bensì di logica funzionale alla concreta attuabilità del nuovo diritto riconosciuto dalla Corte. Conclude che il termine prescrizionale della nuova malattia inizia a decorrere, in coerenza con la qualificazione e l’impostazione della Corte, quando questa abbia raggiunto il minimo indennizzabile del 16%.

summary

The Author reviews the provisions that Inail-Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro has introduced to implement Constitutional Court’s judgment No. 46/2010. The judgment introduces a new right in the Italian social security scheme, namely the possibility for workers to claim an increase in their annual indemnity if their original inability deriving from professional illness increases after 15 years due to a new illness. Before the judgment, Italian law expressly prohibited workers to do so. The Author focuses on the three-year statute of limitation and the deadline beyond which workers cannot claim the increase. Inail provides in its instructions No. 5/2014 that the three-year period starts when the inability is increased by 1%. The Author instead believes that the period starts only when the “new illness” causes an inability of 16%. This conclusion is in line with the rationale of the judgment because 16% is the minimum level of inability that workers must attain to receive an annual indemnity under Italian professional illness law.

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