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IPOTESI LEGISLATIVE E PRIME PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

Albisinni M.t., De Lorenzi M.

riassunto

Il "mobbing" si può definire come l'insieme di pratiche persecutorie e vessatorie perpetrate sul posto di lavoro. Tale termine è divenuto di uso comune in Italia da pochi anni, con un certo ritardo rispetto ai paesi del Nord-Europa e dell'America, già da tempo sensibili a fornire una disciplina giuridica di tutela del lavoratore anche verso tale specifica tipologia di "molestie". Lo studio del "mobbing", quale fenomeno sociologico e giuridico di grande impatto, si sviluppa in Svezia. I primi scienziati e sociologi che si occuparono del fenomeno coniarono il termine mutuandolo dal verbo inglese "to mob", accerchiare, attaccare. Si distingue un "mobbing" di tipo "orizzontale", posto in essere da colleghi di pari qualifica e grado, da un "mobbing" "verticale", posto in essere dal superiore o dirigente nei confronti del sottoposto. In alcuni casi, invece, il "mobbing" può essere un sistema generalizzato per eliminare dipendenti "scomodi", per diversi motivi, alla dirigenza aziendale. Si parla allora di "bossing", quale strategia aziendale di riduzione del personale. In Italia lo studio del fenomeno, sia sotto il punto di vista sociologico sia dal punto di vista giuridico, è arrivato in netto ritardo rispetto ad altri paesi, dove, invece, già da tempo esiste una definizione legale, se non proprio una disciplina speciale organica. In Svezia, dove lo studio del "mobbing" ha avuto origine e sviluppo, il problema è stato affrontato con grande impegno dall'Ente Nazionale per la Salute e la Sicurezza Svedese, che ha emanato delle disposizioni anti - "mobbing" in vigore dal 31 marzo 1994. Nei paesi della Gran Bretagna, come detto, il fenomeno è stato osservato sotto vari punti di vista. La letteratura anglosassone si è concentrata soprattutto sul peculiare fenomeno del c.d. "bullying", relativo a conflitti interpersonali tra bambini in età scolare. L'attenzione nei confronti del "bullying" si è, nel tempo, spostata anche nei paesi della Gran Bretagna verso il "mobbing"; rimane forte, però, in tali paesi l'attenzione verso comportamenti di violenza fisica più che psicologica. In Italia, oltre alle varie associazioni che si occupano della tutela in forma collettiva del problema, non esiste nessuna forma di tutela giuridica diretta. La normativa italiana consente il solo risarcimento del comprovato danno biologico, ma non anche la tutela del c.d. danno morale o da stress che non si ripercuota in danni biologicamente e materialmente visibili. Il fenomeno "mobbing", pur essendo molto meno pubblicizzato rispetto a fenomeni più conosciuti e di maggiore allarme sociale - come quelli delle molestie sessuali in campo lavorativo - è in Europa un fenomeno di grandi dimensioni. Le conseguenze psico-somatiche del "mobbing" sul lavoratore sono molteplici, poiché il lavoratore mobbizzato subisce tutta una serie di alterazioni del proprio equilibrio psichico, ma tende anche a somatizzare lo stress con alterazioni del proprio stato clinico. Nei paesi del Nord-Europa, quindi, la legislazione nazionale riconosce lo stress da "mobbing" quale causa d'invalidità direttamente collegata al lavoro. In Italia l'ordinamento giuridico tutela il lavoratore solo attraverso il riconoscimento del c.d. "danno biologico" derivante da forme persecutorie sul posto di lavoro. La prima pronuncia giurisprudenziale in Italia che ha preso in considerazione il "mobbing" è quella del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, I grado, del 16 novembre 1999. Le tipologie di "mobbing", così come delineate dalla giurisprudenza, possono essere varie. La più conosciuta è senz'altro quella derivante da molestie sessuali. Anche tali casi, quindi, possono riguardare propriamente il fenomeno del "mobbing", tanto che si è riconosciuto al datore di lavoro l'obbligo ex art. 2087 c.c. di adottare tutti i provvedimenti più idonei, sino al licenziamento del dirigente, per prevenire o far cessare simili comportamenti. Ma, le ipotesi maggiormente tutelate dalla giurisprudenza coincidono con il sovraccarico di lavoro, che può, del resto, arrivare ad essere causa di mortalità e di stress psicosomatico arrecante danni biologici rilevanti, se non permanenti. Il lavoratore, dunque, ha visto negli ultimissimi mesi aumentare la propria sfera di tutela anche nei confronti di quei comportamenti di aggressione psicologica, che prendono il nome di "mobbing". Sono ormai cinque i progetti di legge presentati in Parlamento sul tema della tutela del lavoratore da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito del posto di lavoro.

summary

The word "mobbing" refers to the phenomenon of all the persecution and vexation at work. It has been used as a common word in Italy for some years a bit later when compared to other Northern Europe countries and America. Scientists and sociologists that dealt with the phenomenon coined this word taking it from the English verb "to mob", which means to attack, to surround. We have to make a difference between "horizontal mobbing" acted by colleagues who have the same qualification and grade, and "vertical mobbing" acted by the boss or a manager towards an employee. In this second case, the phenomenon can have the features of a general system to eliminate employees who can be troublesome for several reasons for the management. Then, we can speak of "bossing" as a management strategy to reduce staff without having any problems linked to the unfair dismissal. In Italy, therefore, the study of this phenomenon, from the sociologic point of view and the legal one, is arrived later when compared to other countries, in which a legal definition or a discipline of mobbing exists. In Sweden, for example, the National Corporation for Swedish health and safety, has issued anti-mobbing regulations valid on the 31th of March 1994. In Northern European countries, "Mobbing" is an offence, pursued by the justice system, and national legislation admits the mobbing as a cause of invalidity linked to stress at work. On the contrary, in the Italian system, no legal direct protection exists. Italian legislation, infact, permits the only compensation of the confirmed biological damages, not the protection of the moral damage (or stress-damage). The first Court decision in Italy that talks about "mobbing" is from the 16th November 1999 (Torino's Court). This is followed by many other court decisions. The "mobbing" types, as mentioned in the above Court decision, are several. The most common type of "mobbing" for which the judge agrees, is one relating to work overload which could result in death. The worker's onus, therefore, is to prove the psycho-physic balance's alteration. This alteration must be joint with a biological damage and attributed to unjustified pressures at work, which the boss couldn't or didn't want to remedy. The violation of this contractual obligation is similar, for the Supreme Court to the violation of article 2087 civil code. This has produced a type of contractual responsibility for the employer. Not only a contractual but also a non-contractual responsibility for the violation of the neminem laedere principle.   

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