Ferdani Flavio
riassunto
L’articolo intende porre in evidenza il ruolo di garante del datore di lavoro per legge onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. Da qui deriva per il datore di lavoro la titolarità di una posizione di garanzia nella materia della sicurezza sul lavoro, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui. Tuttavia va segnalato come per contro il RSPP, abbia anche l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro. Quindi esiste una concorrente responsabilità del RSPP, allorchè agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbiadato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, ogni qualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare e che, non segnalandola non ha consentito al Datore di lavoro di adottare le necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. La mancanza di una sanzione penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non può portare a ritenere questi comportamenti omissivi scevri da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto, dovendosi distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue quindi la responsabilità concorrente del RSPP proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell’evento - dell’infortunio verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.
summary
The article seeks to highlight the role of guarantor of the employer charged bylaw of the onus to prevent the adverse event associated with the completation ofworking activity. Hence for the employer a liability of a position of guarantee in the matter of jobsecurity, as the obligation to carry out risks assessements and to prepare thedocument which sets on measures for prevention and protection in collaborationwith RSPP, but under its own responsability. However, it should be reported that conversely RSPP has also the duty of identifyingrisk factors and measures taken for the safety and healthiness of workingenvironment.So there is a joint responsability of RSPP when acting with incompetence,negligence, carelessness or failure to comply with laws and disciplines,by giving a wrong hint or neglecting to report a situation of risk whenever aninjury is objectively due to a dangerous situation that he would have the obligationto know and report and that by forgetting to report it, did not allow theemployer to take necessary actions such as to counteract this situation.The lack of criminal or administrative penalty on any behaviours disregarded by the administrative components of the prevention and protection service cannotlead to believe these omissions free from any criminal and civil liability arisingfrom activities within the ambit of the appointment, having to distinguishclearly the level of responsability of prevention arising from a breach of the rulesof pure danger from the liability for crimes of culpable event that is, when accidentshave occurred at work or technopathies. Then it follows the joint responsability of the RSPP, just because the inobservanceis surely a conjoint cause to the event itself as the injury occurred preciselybecause of negligent failure of the prevention ‘ tasks assigned to it by the law.