Ti trovi in:
30 dicembre 2016
Pubblicata la circolare per il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro
Per il 2017 Inail mette a disposizione 21,2 milioni di euro per sostenere i datori di lavoro negli interventi di conservazione del posto di lavoro, fino a 150 mila euro per ciascun progetto. Parte anche la campagna di comunicazione per dare forza al modello di servizio del nuovo Inail che mette al centro la piena inclusione della persona con disabilità.
Pubblicata la circolare per il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro
Interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e la formazione. Sono queste le tre tipologie di interventi per le quali il datore di lavoro può beneficiare di rimborso o anticipo delle spese, come previsto dal nuovo Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, approvato lo scorso 11 luglio con la determina numero 258 del presidente Massimo De Felice, in attuazione di quanto disposto dalla legge di Stabilità 2015. Ai fini di assicurare un’applicazione omogenea su tutto il territorio, l’Inail ha pubblicato una circolare che fornisce elementi a chiarimento e supporto del nuovo regolamento.
Progetti di reinserimento personalizzati. Entro i limiti degli importi annualmente stanziati – nel 2017 pari a 21,2 milioni di euro – l’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo, fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato. La circolare, in particolare, illustra le modalità di attuazione delle misure previste dal regolamento finalizzate a fornire sostegno ai datori di lavoro per ottemperare agli obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio o malattia professionale nella fase del reinserimento lavorativo, in via prioritaria con la stessa mansione svolta prima dell’evento lesivo oppure con una mansione diversa. Gli interventi sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato che prevede il coinvolgimento del lavoratore, delle equipe multidisciplinari territoriali dell’Istituto e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che cura direttamente la fase esecutiva in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.
La tipologie di interventi per gli infortunati e tecnopatici. In particolare, per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche, che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici, è previsto un limite massimo di spesa rimborsabile dall'Inail pari a 95mila euro. Per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, quali arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, il rimborso può arrivare fino a un massimo di 40mila euro. Per gli interventi di formazione la spesa massima rimborsabile è pari a 15mila euro. Rientrano tra tali interventi, l’addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro, la formazione e tutoraggio utili ad assicurare, ove possibile, lo svolgimento della stessa mansione ovvero la riqualificazione professionale per svolgerne un'altra. Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale.
Il reinserimento e il nuovo Inail. L’introduzione del danno biologico nell’oggetto della tutela garantita dall’Inail, di cui al d. lgs. n. 38/2000, ha determinato un radicale mutamento nel sistema di protezione del lavoratore contro i rischi da lavoro, incidendo di conseguenza sulla connotazione delle prestazioni fornite dall’Istituto. Ai lavoratori infortunati e tecnopatici devono dunque essere garantite tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, comprensive di quelle necessarie per il reinserimento socio-lavorativo. L’obiettivo delle attività messe in campo è dare forza al modello di servizi del nuovo Inail, attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro diventa destinataria non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno biologico, ma anche di una più articolata gamma di interventi personalizzati diretti a favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo. Il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – in attuazione dell’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – si inserisce in questo contesto.
Il nuovo modello di servizi e la comunicazione. Nella consapevolezza della importante funzione svolta dall’informazione istituzionale per rendere conoscibili e comprensibili ai non addetti ai lavori provvedimenti che presentano necessari profili di tecnicismo, Inail ha organizzato anche una campagna di comunicazione sul ‘Reinserimento’, che partirà il 31 dicembre 2016 e si articolerà tra la seconda metà di gennaio e il mese di febbraio, con il coinvolgimento della stampa quotidiana e periodica, le reti televisive, internet e i social media. L’attività di informazione proseguirà per tutto il 2017 con eventi territoriali organizzati delle sedi territoriali Inail con la partecipazione degli stakeholder, al fine di dare la più ampia informazione sulle modalità di attivazione degli interventi a tutela delle persone con disabilità da lavoro per la conservazione del posto di lavoro.
TI POTREBBE INTERESSARE
TI POTREBBE INTERESSARE
-
Interventi di sostegno al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro
Destinatari, caratteristiche e modalità di erogazione della prestazione.
-
Circolare Inail n. 51 del 30 dicembre 2016
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.
Condivisione social
Pubblicazione
30/12/2016, 09:04
Ultimo aggiornamento
30/12/2016, 09:04
Condividi