Nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell’Asl è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro.
Per tale motivo, con la circolare n. 34 dell'11 settembre 2020 si chiarisce che qualora il giudizio del servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile elemento di valutazione ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.