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Durc: rilascio in presenza della definizione agevolata

Con la circolare n. 18 del 28 aprile 2017 sono stati chiariti i nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione.

Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina, pertanto, l'estinzione del debito residuo.
In tal caso tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli enti preposti alla verifica.

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