Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina, pertanto, l'estinzione del debito residuo.
In tal caso tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
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