Gli interventi per il reinserimento e l’integrazione lavorativa sono finalizzati a dare continuità lavorativa agli assistiti, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale erano adibiti antecedentemente al verificarsi dell’evento lesivo, e a facilitare l’inserimento in un nuovo contesto lavorativo delle persone con disabilità da lavoro che abbiano trovato una nuova occupazione.
Tipologie
Gli interventi per il reinserimento e l’integrazione lavorativa consistono in:
- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro);
- formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui sopra, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Destinatari
- lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale nei confronti dei quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche di qualsiasi grado;
- i lavoratori autonomi sono destinatari dei soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro.
Modalità di erogazione
Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Gli interventi possono essere individuati anche nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità tecniche dell’Istituto.
Nei casi di necessità e urgenza è previsto il rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal datore di lavoro anche prima che sia stato attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto stesso.
Stanziamenti e rimborsi
L’Inail rimborsa le spese sostenute dai datori di lavoro per la realizzazione di interventi personalizzati di reinserimento lavorativo fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto e/o intervento:
- fino a 135.000,00 euro, per tutti gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (rimborso del 100%) e per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (rimborso del 100%);
- fino a 15.000,00 euro per tutti gli interventi di formazione (rimborso del 60%).
È inoltre, previsto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento lavorativo mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa tornare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto. Il rimborso decorre dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi, per un periodo massimo di un anno. Per una sola volta, il datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.