L’inabilità temporanea assoluta (ITA) è quella condizione conseguente a infortunio o a malattia professionale che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato/tecnopatico di attendere al lavoro.
Questo periodo di inabilità del lavoratore viene certificato dal che presta la prima assistenza (medico di medicina generale/ medico di pronto soccorso) e nelle fasi successive il certificato per il prolungamento della prognosi può essere rilasciato dal medico Inail, dopo visita medico-legale presso l’ambulatorio della sede competente, qualora sussista la condizione di inabilità temporanea assoluta.
Il medico Inail, prima di validare la prognosi espressa nei certificati redatti dal medico di medicina generale o da altri medici che abbiano in cura l’assistito (ad esempio referti di pronto soccorso), può convocare a visita l’assistito.
Presso il centro medico–legale competente per territorio il medico Inail svolge la visita medico-legale, nel corso della quale può chiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici negli ambulatori della sede o esami di diagnostica per immagini; al termine della visita viene rilasciato il certificato medico-legale Inail che stabilisce la prognosi medico-legale.
L’ITA è concettualmente diversa dalla prognosi clinica, pertanto può esserci discordanza tra i giorni di malattia assegnati dal medico di medicina generale/medico di pronto soccorso e i giorni di ITA validati da Inail.