Passa al contenuto principale
Impostazioni cookie

Ti trovi in:

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali in Italia

In Italia, tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti che svolgono attività che la legge considera rischiose sono obbligati ad assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ai lavoratori dipendenti, l’assicurazione Inail tutela gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati. Sono poi compresi nella tutela i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e di cooperative, i medici esposti a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, gli sportivi professionisti dipendenti e, dal 2024, i giornalisti. Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono assicurati i componenti dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti.

L’Inail inoltre assicura i dipendenti della pubblica amministrazione attraverso la forma speciale dell’assicurazione per conto dello Stato e tutela anche i lavoratori domestici attraverso una assicurazione dedicata agli infortuni che avvengono all'interno dell'abitazione nello svolgimento delle attività di cura della casa e dei famigliari.

Se il lavoratore si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale, l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo (principio dell’”automaticità delle prestazioni”).

Tale principio non opera per i lavoratori autonomi (titolari di ditta artigiana, coltivatori diretti, ecc.), per i quali nel caso di mancato pagamento del premio, il diritto alle prestazioni economiche resta sospeso fino alla regolarizzazione. 

La sospensione riguarda soltanto le prestazioni di natura economica, mentre le prestazioni sociosanitarie (sanitarie, terapie, fornitura di protesi e ausili) sono comunque garantite. Sono anche garantite le prestazioni economiche previste per i superstiti del lavoratore in caso di decesso a causa di infortunio o malattia professionale (rendita ai superstiti, assegno funerario, assegno una tantum a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Per quanto riguarda, l’assicurazione per gli infortuni in ambito domestico, disciplinata dalla legge n. 493/1999 (c.d. assicurazione delle casalinghe), il diritto alle prestazioni opera soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

Con l’assicurazione gestita dall’Inail, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per i danni subìti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità penale per violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

 

APRIRE UN’AZIENDA IN ITALIA: COME ASSICURARSI PRESSO L’INAIL

I datori di lavoro che intendono aprire un’azienda con sede legale in Italia devono assicurarsi presso l’Inail. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica, infatti, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla nazionalità delle parti, a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla legge: cioè che vengano svolte delle attività rischiose (art. 1 del d.p.r. 1124/65) da parte dei soggetti individuati dalla legge medesima (art. 4 del d.p.r. 1124/65).

Sono tenuti ad aprire una posizione assicurativa anche i datori di lavoro che hanno una stabile organizzazione in Italia, ovvero una sede fissa di affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato, anche solo attraverso la presenza continua e costante nel territorio italiano di una persona che abitualmente agisce, negozia, definisce e conclude contratti in nome dell’impresa non residente in Italia.

In Italia, tutti gli adempimenti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei lavoratori sono posti a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi (ad esempio artigiani o coltivatori diretti) l’onere assicurativo è in capo al lavoratore stesso.

Nel momento in cui inizia un’attività lavorativa rischiosa, il datore di lavoro e il lavoratore autonomo per il quale sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali devono presentare tramite i servizi online all’Inail la denuncia dei lavori (cd. denuncia di esercizio o di iscrizione) contenente i dati necessari a individuare le lavorazioni svolte e al calcolo del premio di assicurazione (in particolare, l’attività esercitata, le lavorazioni svolte e l’ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori). La mancata o tardiva denuncia di iscrizione all’Inail comporta l’applicazione di sanzioni. Ogni variazione successiva alla presentazione della denuncia di iscrizione deve essere denunciata all’Inail sempre tramite i servizi telematici.

In base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, l’Inail classifica le aziende in relazione al settore di attività e alle lavorazioni svolte. L’importo del premio assicurativo dovuto è determinato in base alla classificazione e all’importo delle retribuzioni complessive che il datore di lavoro ha erogato ai lavoratori (cosiddetto “premio ordinario”).

Per alcune attività per le quali la natura delle lavorazioni o le modalità di svolgimento rendono difficile la determinazione del premio ordinario, la legge stabilisce “premi speciali unitari”.

 

GESTIRE UN’IMPRESA IN ITALIA: VERIFICHE ASSICURATIVE E ALTRI ADEMPIMENTI

A. SCADENZE E PAGAMENTI PER ASSICURARSI PRESSO L’INAIL

Il premio assicurativo Inail è a carico del datore di lavoro, dell'artigiano senza dipendenti o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. 

Ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare per via telematica le retribuzioni versate ai lavoratori, provvedere al calcolo del premio e al suo versamento (art. 28 e 44 del d.p.r. 1124/65). Il pagamento del premio, su richiesta del datore di lavoro, può essere effettuato anche in forma rateale.

Il procedimento di determinazione e pagamento del premio assicurativo si chiama “Autoliquidazione” e, fermi restando i successivi controlli effettuati dall’Inail sulla correttezza del calcolo del premio, viene effettuato direttamente dal datore di lavoro alle seguenti scadenze di legge:

  • Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve calcolare il premio in base alle retribuzioni effettive erogate l'anno precedente utilizzando i parametri di calcolo comunicati dall’Inail entro il 31 dicembre dell’anno precedente e deve pagare il premio utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” 
  • Entro il 28 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve presentare per via telematica la dichiarazione delle retribuzioni relative all’anno precedente, comprensiva dell’eventuale comunicazione di volersi avvalere del pagamento rateale del premio. 

Se il datore di lavoro è in possesso di determinati requisiti richiesti dalla legge per usufruire di agevolazioni o benefici, il datore di lavoro lo comunica all’Inail in occasione dell’Autoliquidazione e il premio assicurativo viene versato al netto di tali riduzioni contributive.

L’Inail provvede sempre a verificare la correttezza dell’importo del premio e il suo versamento. In caso di mancato o tardivo pagamento del premio o di premio versato in misura minore al dovuto sono applicate sanzioni. 

 

B. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Con riguardo alla verifica della regolarità è disponibile il servizio DURC ON LINE attraverso il quale viene rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). 

Il Durc è il documento che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, di Inail e, nel caso di imprese classificate alle attività dell’edilizia e per quelle tenute ad applicare il contratto dell’edilizia, anche delle Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il servizio consente a chiunque vi abbia interesse di verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti dei suddetti Enti. 

Il Durc deve essere richiesto tramite l’apposito servizio “Durc On Line”, indicando unicamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti stabiliti dalla legge, il soggetto è regolare, il sistema attesta l’esito positivo della verifica generando un documento in formato pdf, denominato “Durc On Line”, che ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono, tramite pec all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al suo intermediario, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. La mancata regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito comporta una comunicazione di irregolarità al soggetto che ha effettuato l’interrogazione. 

 

C. COME ASSICURARE NUOVI SOCI, COLLABORATORI E COADIUVANTI

I datori di lavoro (anche artigiani) sono tenuti a presentare all'Inail la denuncia nominativa assicurati (DNA) qualora intendano instaurare un rapporto di lavoro con collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, quando non sono oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

La denuncia deve essere obbligatoriamente effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci” disponibile sul portale Inail (www.inail.it) in "Accedi ai servizi on line".

 

D. IMPRESA CON POSIZIONE ASSICURATIVA GESTITA DA ALTRO ISTITUTO   

L’azienda che non ha una posizione assicurativa Inail ma ha necessità di accedere ai servizi on line dell’Istituto per inserire i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), presentare la dichiarazione di unità produttiva (UP), partecipare ai bandi di incentivi alle imprese (ISI) e altro, deve aprire una posizione anagrafica c.d. light.

Questa tipologia di utenza può utilizzare l'applicazione Anagrafica Light accedendo al portale Inail (www.inail.it) su "Accedi ai servizi on line".

Il servizio Anagrafica Light è riservato anche a coloro che ricoprono funzione di intermediazione nei confronti di Inail e consente loro di gestire tra le ditte in delega quelle non soggette a contribuzione Inail. 

L'applicazione consente inoltre di accedere alla lista delle imprese clienti al fine di visualizzarne i dati anagrafici inviati - con evidenza delle ditte cessate - di modificare ed inserire alcuni parametri.