La disciplina dell’assicurazione per il settore della pesca è stata istituita dalla legge n. 250/1958 secondo cui sono soggette all’obbligo assicurativo le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia per proprio conto che quando siano associate in cooperative o compagnie.
L’assicurazione dei pescatori della piccola pesca associati in cooperative o compagnie di pescatori, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 settembre 2022, è stata ricondotta al premio di assicurazione “ordinario” di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate.
Del pari, sono assicurati con la forma contributiva ordinaria i familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (cioè il coniuge, i figli, gli altri parenti, ecc.).
Diversamente, per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto e in forma individuale, senza essere associati in cooperative, vige un regime assicurativo speciale. Per tali categorie di soggetti, la misura del premio speciale unitario è rapportata alla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente.