Il personale docente è assicurato per l’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale), nonché per lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro (sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di scienze motorie e sportive, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa). Nelle esercitazioni pratiche che caratterizzano la didattica nelle scuole materne sono incluse le attività ludiche e pertanto, sono ricompresi nella tutela assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia. La tutela ricomprende anche l’infortunio in itinere.
La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di scienze motorie e sportive, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa. Sono esclusi dalla tutela assicurativa gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Ai fini assicurativi Inail, sulla base di quanto disposto dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela assicurativa si esplica diversamente a seconda si tratti di scuole statali e scuole non statali:
- per le scuole statali, in base all’articolo 127 T.U., l’assicurazione è attuata con la forma particolare della Gestione per conto dello Stato in base al quale lo Stato attua la tutela rimborsando unicamente all’Inail le spese conseguenti alla tutela riconosciuta per i casi di infortunio o malattia professionale, senza obblighi di versamento del premio assicurativo.
- per le scuole non statali (paritarie e non paritarie), ai sensi dell’art. 41 del T.U., la tutela è assicurata con il regime ordinario secondo cui il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro; per il personale docente è dovuto il pagamento di un premio ordinario stabilito nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni mentre gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assoggettati al regime del premio speciale unitario, stante la specificità della loro forma di assicurazione, che non può assumere a riferimento alcuna forma di retribuzione.
L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).
La tutela assicurativa Inail per gli studenti e il personale scolastico è stata estesa anche per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Per gli infortuni occorsi e le malattie professionali manifestatesi al personale docente e agli studenti, la scuola ha l'obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale per via telematica all’Istituto.