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L' assicurazione in ambito scolastico

A decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2023-2024 la tutela assicurativa degli alunni, degli studenti e degli insegnanti comprende anche l’attività di apprendimento-insegnamento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. In precedenza, l’assicurazione era circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Insegnanti
Il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca sono tutelati per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

Alunni e studenti
Gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, dalla scuola dell’infanzia all’università, sono tutelati per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,  stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Sono esclusi dalla tutela assicurativa gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli accaduti agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro e nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Prestazioni
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa.
Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Regime assicurativo
Istituzioni scolastiche e universitarie statali
L’assicurazione del personale docente, del personale scolastico e degli alunni e studenti delle scuole e de gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”, in base alla quale lo Stato attua la tutela rimborsando unicamente all’Inail le spese conseguenti alla tutela riconosciuta per i casi di infortunio o malattia professionale, senza obbligo di versamento del premio assicurativo.
L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nell’indicare al comma 1-quater le amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato menziona specificatamente le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, (…) e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Istituzioni scolastiche e universitarie non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il personale docente è assicurato a premio ordinario dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2012-2013.

Allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)
Gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’Inail mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il personale docente è assicurato a premio ordinario.