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Gli infortuni in ambito domestico

L'assicurazione contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Tale forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro.

È infortunio in ambito domestico se…è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). Anche il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica. L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.

Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico. In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un presidio ospedaliero o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

Quando si ha diritto alle prestazioni Inail. Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%; si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%; è riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso. 

Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.

Tempi e modi del ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Se l’Inail respinge la richiesta di prestazioni economiche, l’assicurato o i suoi superstiti possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il termine per la presentazione del ricorso è di 90 giorni, ma tale termine non è perentorio. Il ricorso può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento o presentato a mano (verrà rilasciata comunque una ricevuta) alla sede Inail che ha emesso il provvedimento. Sarà la stessa sede Inail a inoltrare il ricorso al Comitato amministratore del Fondo.

Eventuale l’azione giudiziaria. In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato o i suoi superstiti potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni decorrenti dal giorno di stabilizzazione dei postumi, qualora pari o superiori al grado minimo indennizzabile (16%) o dal giorno della morte dell’assicurato. La prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa delle prestazioni che deve essere esaurita nel termine di 330 giorni.  

In caso di decisione negativa dell’Istituto in merito all'erogazione del beneficio una tantum a carico del Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro , i familiari superstiti possono, unicamente, presentare ricorso giudiziario.