I soggetti aventi diritto sono il coniuge e figli del titolare di rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale che ha determinato la costituzione della rendita a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. Le misure percentuali che vengono applicate all'importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare sono:
- 50% per il coniuge (o parte dell’unione civile) fino alla morte o al nuovo matrimonio;
- 20% per ciascun figlio
- fino a 18 anni di età, nessun requisito,
- fino a 21 anni di età, per frequenza della scuola media superiore o professionale e vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito,
- non oltre i 26 anni di età, per frequenza di un corso normale di laurea e vivenza a carico ed assenza di lavoro retribuito,
- 40% per ciascun figlio orfano di entrambe i genitori;
- 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l'inabilità.