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A chi spetta lo speciale assegno continuativo mensile e come viene calcolato?

I soggetti aventi diritto sono il coniuge e figli del titolare di rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale che ha determinato la costituzione della rendita a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. Le misure percentuali che vengono applicate all'importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare sono:

  • 50% per il coniuge (o parte dell’unione civile) fino alla morte o al nuovo matrimonio;
  • 20% per ciascun figlio

           - fino a 18 anni di età, nessun requisito,
           - fino a 21 anni di età, per frequenza della scuola media superiore o professionale e vivenza a    carico e assenza di lavoro retribuito,
           - non oltre i 26 anni di età, per frequenza di un corso normale di laurea e vivenza a carico ed assenza di lavoro retribuito,

  • 40% per ciascun figlio orfano di entrambe i genitori;
  • 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l'inabilità. 
L'importo globale dell'assegno che spetta ai superstiti non può superare l'importo della rendita diretta. In caso contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati. Nel caso di redditi di importo inferiore all'assegno, l'INAIL corrisponde la differenza fra l'importo dei redditi e l'importo inizialmente calcolato. L'assegno viene rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo (circolare n. 27 del 9 giugno 2026).

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