Le prestazioni economiche ai lavoratori migranti all’interno dell’Unione Europea sono pagate dall’Inail, quale istituzione competente per i lavoratori assicurati presso l’Ente (a meno che non siano stati sottoscritti accordi o convenzioni che disciplinano diversamente).
Le prestazioni sanitarie, invece, sono erogate:
- dall’istituzione dello Stato membro presso il quale il lavoratore ha la propria residenza o dimora, per cui se il lavoratore è assicurato presso l’Inail, gli accertamenti medico legali e le prestazioni sanitarie (quali protesi, ausili ortopedici e altri dispositivi particolari) sono a carico dell'Istituto in qualità di istituzione competente.
- dall’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente, se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato.
Per le malattie professionali causate da esposizione al rischio per attività esercitate in più Stati membri, è competente l’istituto assicuratore dello Stato membro in cui si è verificata l’ultima attività che può averla provocata.
I lavoratori italiani che svolgono attività lavorativa in Paesi extraeuropei sono tutelati, in alcuni casi, con apposite convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con alcuni paesi extraeuropei. Ogni convenzione opera in modo autonomo rispetto alle altre convenzioni e stabilisce tra i Paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.
Inoltre, i lavoratori trasferiti o assunti per essere impiegati all’estero in Paesi extraeuropei non convenzionati devono essere obbligatoriamente assicurati presso l’Inail, come garantito dalla legge 398/1987, al fine di ricevere la medesima tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni. Nel dettaglio, la tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398) è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto (per l'anno 2026 cfr Circolare n. 32 del 26 giugno 2026
).
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.