L’azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell’art. 112, del DPR n. 1124/65 e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile (ai sensi dell’art. 135 del citato DPR n. 1124/65), che sancisce la decorrenza per le malattie professionali. Il termine prescrizionale triennale non si applica, però, a tutte le azioni per il conseguimento delle prestazioni, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali (Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento) o decennali (Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio ai sensi della L. n.1115/1962) previsti dalla comune disciplina civilistica. Pertanto, come riepilogato da ultimo nella circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, a seconda della tipologia di prestazione, la disciplina della prescrizione è stabilita dall’articolo 112, comma primo, del DPR n. 1124/65 o dagli articoli 2946 o 2948 del codice civile, che prevedono rispettivamente i termini di 10 e 5 anni. Altresì, il DPR n. 1124/65, all’articolo 111 regolamenta la sospensione del termine di prescrizione triennale stabilito dall’articolo 112, comma primo, disponendo che “La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.” In virtù di tale articolo – e come chiarito da sentenza 7 maggio 2019, n. 11928 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione – “la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo I capo V del citato DPR resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.” Pertanto, il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Istituto, ossia si protrae per tutta la durata del procedimento, e fino ad una sua definizione in senso positivo o negativo. In altre parole, il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art.112 del DPR n.1124/65 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Il decorso dei termini indicati nel terzo comma è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria che, da quel momento, l’interessato ha facoltà di proporre. (Circolare n. 44 del 23 ottobre 2023). In merito ai termini di decadenza per conseguire le prestazioni economiche l’articolo 122 del DPR n. 1124/65 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita. Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall’Inail, è invece previsto dall’articolo 7 della L. n. 248/76 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata e per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile. Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio. ATTENZIONE: Per effetto del DL n. 18/2020 (art. 34 e 42) - in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - i predetti termini di prescrizione e decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono, inoltre, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124/1965 che scadano nel periodo su indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
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Quali sono i termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail?
- Categoria : faq:prestazioni/informazioni-e-normativa/infortunio-sul-lavoro
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Pubblicazione
1/07/2026, 15:44
Ultimo aggiornamento
2/07/2026, 16:13
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