La prestazione spetta agli invalidi del lavoro di età non superiore ai 65 anni, per i quali non sia applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria. E' inoltre richiesto:
- un grado di inabilità, non inferiore al 34% riconosciuto dall'INAIL, secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell'integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- Titolari di rendita diretta con assegno in corso che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: l’erogazione prosegue d’ufficio.
- Titolari di rendita diretta che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e hanno perso il diritto: potranno presentare istanza per il ripristino dell’assegno, con decorrenza dal mese successivo alla domanda.
- Titolari di rendita diretta che non hanno mai presentato istanza: potranno farlo se non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile (attualmente 67 anni), con decorrenza dal mese successivo alla domanda.