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Cosa si intende per automaticità delle prestazioni INAIL?

I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall'INAIL che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.  Si riportano, di seguito, le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall’Inail.

  1. Prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
  2. Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
  3. Prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
Il principio dell'automaticità delle prestazioni presenta, però, alcune eccezioni:
  • Nei confronti del LAVORATORE AUTONOMO (es. artigiano e coltivatore diretto) che, al momento dell'infortunio o della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo.
  • Le/i CASALINGHE/i che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento dell'evento lesivo non sono iscritte/i all'assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni (né economiche, né sanitarie).
  • i c.d. "volontari", lavoratori impieganti in attività di volontariato presso gli enti locali.

  • Categoria : Infortunio sul lavoro