La RENDITA DIRETTA PER INABILITA' PERMANENTE PER EVENTI ANTECEDENTI IL 25 LUGLIO 2000 è una prestazione economica consistente in un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965.
I requisiti per avere diritto alla rendita sono:
- causa lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale.
- grado di inabilità permanente compreso tra 11% ed 100%.
L'Inail provvede direttamente all'erogazione della rendita a seguito di accertamento del grado di inabilità.
Il rateo mensile, non soggetto a tassazione IRPEF, decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
Dura per tutta la vita a condizione che, nell'arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuto non scenda sotto 11% e che la rendita non venga capitalizzata al termine del periodo revisionale.
Altresì, per eventi occorsi a decorrere dal 25 luglio 2000 in base al decreto legislativo n.38/2000, art. 13 “Danno Biologico”, il pagamento delle prestazioni economiche liquidate con rendita mensile sono previste laddove sia riconosciuta una percentuale di menomazione compresa fra il 16% e il 100%.