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Sono considerate le preesistenze nel computo del danno biologico?

Sì. Occorre, però, tenere presente le seguenti precisazioni e limitazioni: - Nel caso in cui l'assicurato - già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina del danno biologico (articolo 13, decreto legislativo 38/2000) - subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi e alla liquidazione di un'unica rendita o di un indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo delle menomazioni, secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. - Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti e aggravanti la menomazione di origine lavorativa. - Nel caso in cui l’assicurato sia affetto, invece, da menomazioni preesistenti di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del Testo Unico (DPR 1124/1965):    1) se sono indennizzate in rendita, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Ciò in quanto l’assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa;    2) se non sono indennizzate in rendita assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo.

  • Categoria : Prestazioni / Informazioni e normativa / Danno biologico