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Cosa si intende per "Danno biologico"?

Il danno biologico è definito come "lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona" (articolo 13, decreto legislativo 38/2000). Per i postumi di carattere permanente conseguenti ad infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data è previsto l'indennizzo del danno biologico.  Requisiti per avere diritto alla prestazione: - causa lavorativa dell'infortunio o della malattia; - grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. Non è soggetto a tassazione Irpef, ma l'anno successivo viene, comunque, rilasciata una Certificazione Unica per redditi esenti. L'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale (in un'unica soluzione) per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita (quota parte) a partire dal 16%.  Il danno biologico è autonomo e prioritario rispetto al danno patrimoniale, è unitario ed inscindibile nelle sue componenti, è uguale per tutti e perciò areddituale. Tale prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.

  • Categoria : Prestazioni / Informazioni e normativa / Danno biologico