La richiesta di aggravamento – effettuando formale e motivata richiesta alla sede Inail - è ammessa nei casi specifici di assicurati dichiarati guariti con postumi inferiori al 6%, nonché con postumi dal 6% al 15%, entro 10 anni dalla data dell'infortunio o 15 dalla denuncia della malattia professionale. La Sede - esaminata la richiesta e la documentazione sanitaria prodotta - decide se chiamare o meno l’utente a visita. Se riconosciuto l'aggravamento e il grado si attesti tra il 6% ed il 15%, viene erogato l'indennizzo in capitale. Nel caso in cui l'aggravamento del danno riconosciuto sia superiore al 15% è prevista l'erogazione della rendita, decurtata del precedente indennizzo in capitale. L' aggravamento può comportare l'adeguamento del precedente indennizzo in capitale, soltanto una volta.
E' possibile effettuare una richiesta di aggravamento del danno biologico?
- Categoria : Prestazioni / Informazioni e normativa / Danno biologico
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Pubblicazione
6/07/2021, 15:11
Ultimo aggiornamento
20/05/2025, 15:20
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