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Come si calcola l'indennizzo per danno biologico?

L'indennizzo è erogato facendo riferimento alle tabelle danno biologico pubblicate nel decreto legislativo 38/2000 (tabella indennizzo, tabella menomazioni e tabella dei coefficienti). Nella Tabella Indennizzo viene stabilito il tipo di indennizzo in base al grado di menomazione (vedi tabella menomazioni):
 - inferiore al 6%: nessun indennizzo
- dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale (vedi tabella indennizzo in capitale), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali
- dal 16% al 100% una rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita (vedi tabella indennizzo in rendita) e da un'ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali (vedi tabella coefficienti). La Tabella delle Menomazioni è costituita da circa 400 voci di menomazioni con la relativa percentuale di inabilità.
Con la Tabella dei Coefficienti si valuta l'ulteriore quota d'indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte per gradi di menomazione pari o superiori al 16%.
Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall'infortunato entro i limiti minimi e massimi previsti dal Testo Unico.
L'ulteriore quota di rendita è commisurata all'incidenza della menomazione sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito con il lavoro e tiene conto della categoria di attività dell'assicurato e della sua possibilità di ricollocarsi in un proficuo lavoro. La "tabella indennizzo del danno biologico" segue i seguenti criteri di impostazione:
- areddituale, indipendente cioè dal reddito in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli esseri umani
- crescente, al crescere della gravità della menomazione
- variabile, in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età)
- uguale, per i settori industria ed agricoltura La tabella indennizzo è strutturata secondo i seguenti criteri di applicazione:
- inferiore al 6% è prevista la franchigia
- dal 6% al 15%: l'indennizzo in capitale è in funzione del grado di menomazione
- dal 16% al 100%: indennizzo in rendita in funzione del grado di menomazione. ATTENZIONE: Nel 2019, in attuazione della riforma prevista dalla Legge di Bilancio del 2019 (Legge n. 145/2018), è stata approvata dall’Istituto con delibera del presidente n. 2/2019 la nuova “Tabella indennizzo danno biologico in capitale.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e cioè, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019 (Circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019). Occorre, inoltre, inserire nel computo le rivalutazioni succedutesi nel corso degli anni: - il decreto ministeriale di "Rivalutazione del danno biologico" del 27 marzo 2009, ha previsto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% degli indennizzi in capitale e in rendita dell'INAIL a titolo di rivalutazione del danno biologico. L'aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data. -  il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%. Inoltre, La legge di stabilità 2016, ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail.
La rivalutazione – per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell'Inail – è effettuata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali (Circolare n. 9 del 26 marzo 2020 e Circolare 33 del 24 novembre 2021 ).

  • Categoria : Prestazioni / Informazioni e normativa / Danno biologico