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04 agosto 2020
Adottato il decreto che determina la tariffa per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale rese dall’Inail
Il provvedimento, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è disponibile online e fissa l’importo dei servizi svolti dall’Istituto in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19
Adottato il decreto che determina la tariffa per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale rese dall’Inail

ROMA – Ammonta a 50,85 euro l’importo unitario per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Inail in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19. A stabilirlo è il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato il 23 luglio scorso e disponibile online, che disciplina l’ambito di applicazione e il versamento della tariffa. Tale importo è versato all’Istituto dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). A partire dal 1° luglio 2020 è possibile inoltrare la richiesta di prestazione attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, attivo sul portale dell’Inail.
L’applicazione web per accedere alle prestazioni. L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale.
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Pubblicazione
4/08/2020, 15:27
Ultimo aggiornamento
4/08/2020, 15:27
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