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01 marzo 2019
L’Inail rafforza le misure di sostegno al reinserimento dei disabili da lavoro
In una nuova circolare le modifiche alla procedura per i finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adattamento delle postazioni e la formazione. Le novità principali riguardano una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Istituto e la semplificazione degli adempimenti. Fornite anche indicazioni sul rimborso del 60% della retribuzione dei lavoratori destinatari di progetti, previsto dalla legge di bilancio 2019
L’Inail rafforza le misure di sostegno al reinserimento dei disabili da lavoro
ROMA - Con circolare n. 6 del 26 febbraio l’Inail fornisce istruzioni operative per l’applicazione delle modifiche al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro adottato con la determina presidenziale n. 527 dello scorso 19 dicembre, che ha introdotto importanti novità con l’obiettivo di facilitare e incentivare l’accesso alle misure di sostegno garantite dall’Istituto.
Le istruzioni operative contenute nella circolare n. 6 del 26 febbraio. La circolare chiarisce le finalità dell’intervento di revisione operato dal Regolamento, che si concretizzano principalmente in una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei finanziamenti destinati a sostenere ciascun progetto di reinserimento personalizzato e nella semplificazione della procedura e degli adempimenti a carico del datore di lavoro.
Confermato l’importo massimo di 150mila euro. Nello specifico, il nuovo Regolamento ha confermato il tetto di 150mila euro del contributo a fondo perduto erogabile dall’Inail per ciascun progetto personalizzato, ma ha eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15mila euro fissato per gli interventi di formazione. I restanti 135mila euro potranno quindi essere utilizzati sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
I progetti potranno essere presentati anche dai datori di lavoro. Un’altra novità è quella che prevede la possibilità per il datore di lavoro di presentare un piano esecutivo contenente costi superiori ai tetti massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti rimangono a suo carico. Con le nuove disposizioni, inoltre, il datore di lavoro potrà anche presentare di sua iniziativa progetti di reinserimento condivisi con il lavoratore, che saranno successivamente valutati dall’équipe multidisciplinare di primo livello della sede dell’Istituto competente per domicilio del lavoratore, anche con il supporto delle consulenze tecniche Inail.
Nei casi di necessità e urgenza il rimborso è retroattivo. Nella sua nuova formulazione il Regolamento disciplina anche i casi in cui il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto per l’elaborazione del progetto personalizzato o l’approvazione del progetto proposto. In questi casi il rimborso potrà essere richiesto alle strutture territoriali dell’Istituto per tutti gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2015, indicando le ragioni di necessità e urgenza e rendicontando le spese sostenute. Sono stati inoltre semplificati gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che può allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto di listini e/o tariffari vigenti, e definite nuove modalità operative per la realizzazione dei progetti di reinserimento personalizzati elaborati dalle équipe multidisciplinari Inail.
Applicate alcune disposizioni dell’ultima legge di bilancio. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019 relative al rimborso al datore di lavoro, a partire dal primo gennaio di quest’anno, del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto. Le retribuzioni rimborsabili, come spiegato nella circolare, sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino al suo completamento, per un periodo comunque non superiore a un anno. L’Istituto, inoltre, contribuirà al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato ai disabili in cerca di occupazione.
L’importanza dell’attività di informazione. Per garantire l’efficacia delle attività di sostegno dell’Inail alla ricollocazione al lavoro, la circolare appena pubblicata sottolinea anche l’importanza dell’attività di informazione in favore sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. Un’importanza sancita anche dall’ultima legge di bilancio, che prevede il finanziamento da parte dell’Istituto di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa presentati dalle associazioni sindacali e datoriali, dai patronati, dagli enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro.
Il ruolo delle professionalità dell’Istituto e dei patronati. Il compito di informare e sensibilizzare l’assistito spetta a tutte le professionalità dell’Istituto coinvolte nell’attivazione e nella valutazione dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati, ma altrettanto rilevante è la funzione svolta dai patronati che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato ed efficace le opportunità di sostegno offerte dall’Inail e sono perciò in grado di supportare e di accompagnare il disabile da lavoro nel suo percorso di reinserimento.
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Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.
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Pubblicazione
1/03/2019, 09:52
Ultimo aggiornamento
1/03/2019, 09:52
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