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Tutela assicurativa di studenti e personale di istruzione e formazione, formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore per attività di insegnamento e apprendimento - a.s. e a.a. 2025-2026

Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 si riassume la disciplina assicurativa prevista dall'art. 18, co. 4 bis, d.l. 85/2023 e si forniscono le istruzioni relative alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7 del d.l. 159/2025 convertito con modificazioni dalla l. 198/2025.

L’art. 2-ter, d.l. 90/2025, convertito con modificazioni dalla l. 109/2025, nel modificare il comma 4-bis dell’articolo 18 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023, ha reso strutturale a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento, già introdotta per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. 

La circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 nel riassumere la disciplina assicurativa chiarisce, inoltre, che a seguito della norma di interpretazione autentica è stata estesa la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere occorsi agli studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro dall'anno scolastico e dall’anno accademico 2023/2024. La tutela si applica anche a eventuali infortuni in itinere occorsi agli studenti in formazione scuola-lavoro nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.

Chiarisce, inoltre, che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative assicurate con premio ordinario.

Infine, riepiloga il regime assicurativo da applicare agli allievi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e illustra il premio speciale unitario annuale che deve essere corrisposto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali.

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