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Autoliquidazione 2025-2026: nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

Con circolare n. 3 del 20 gennaio 2026 si informa che sono applicate, in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026 le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole e si pubblica la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Il C.d.A. Inail, con la delibera 21 luglio 2025, n. 146, ha approvato la nuova tabella nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 20. Successivamente è intervenuto il d.l. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla l. 198/2025, che all’art. 1, co. 1, ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. Il co. 4 ha stabilito che sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende  che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, demandando ad un decreto interministeriale le modalità di attuazione.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo, il Presidente Inail con la delibera 10 novembre 2025, n. 17, poi ratificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 novembre 2025, n. 186, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle medesime nuove aliquote con l’autoliquidazione 2025/2026.

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