La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 illustra le novità introdotte dall’art. 9, co. 1, d.l. 29 novembre 2024, n. 178 e dall’articolo 10-bis della legge 8 agosto 2024, n.112 che hanno esteso la copertura assicurativa anche ai condannati al lavoro di pubblica utilità e ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi.
Sono, pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti:
- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21 (lavoro esterno), comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n.354;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma1, del d.lgs 18 agosto 2015, n.142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.308 e dell’articolo 168-bis del Codice penale (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
- detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter (lavoro di pubblica utilità) della legge 26 luglio 1975, n.354;
- condannati ammessi ai sensi dell’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689 (lavoro di pubblica utilità sostitutivo);
Con la circolare, oltre ad essere definito l’ambito soggettivo della tutela assicurativa operata attraverso il Fondo, si richiamano le disposizioni che regolano l’assicurazione contro gli infortuni dei detenuti e internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale.
Per maggiori informazioni consultare la circolare.