Il d.l. 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, prorogando fino al 31 luglio 2022 i termini di sospensione relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all’art. 1, co. 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022 (art. 7, co. 3 bis).
La circolare n. 23 del 27 maggio 2022 chiarisce che possono beneficiare della sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
La circolare fornisce istruzioni per il versamento dei premi sospesi e per la presentazione della comunicazione di sospensione.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.
La circolare n. 23 del 27 maggio 2022 chiarisce che possono beneficiare della sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
La circolare fornisce istruzioni per il versamento dei premi sospesi e per la presentazione della comunicazione di sospensione.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.