Con nota della Dcru del 25 ottobre 2021, nel ribadire che ciascuna Struttura adotta le misure organizzative necessarie e garantisce la massima flessibilità degli orari di ingresso e uscita, si precisa che:
Con successiva nota 28 ottobre 2021, la Dcru invita tutte le strutture a provvedere al perfezionamento degli accordi individuali entro la giornata di venerdì 29 ottobre. Considerati i tempi ristrettissimi, qualora si rendesse necessaria una dilazione per il perfezionamento per degli accordi individuali, è comunque consentito al personale di proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile sino alla sottoscrizione degli accordi medesimi e ferma restando la prevalenza dell’attività in presenza.
Le fasce di contattabilità non coincidono necessariamente con l'orario di servizio della struttura ma sono ricomprese all'interno dello stesso.
Per il personale che da Ccnl ha autonomia nella determinazione del tempo di lavoro (dirigenti, professionisti, ricercatori e tecnologi), se non fosse possibile individuare i giorni di smart working, è consentito indicare nell'accordo unicamente il numero.
Per il personale delocalizzato, che continua a prestare la propria attività presso la struttura di provenienza, invece, è competente alla sottoscrizione dell'accordo la struttura presso la quale è svolta la prestazione, d'intesa con il Responsabile della struttura presso la quale il dipendente è incardinato.
- fino al 31 dicembre 2021 non è richiesta la preventiva autorizzazione per la flessibilità oraria in entrata fino alle ore 10:00;
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dal 1° novembre 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile può essere autorizzata con decorrenza 1° novembre 2021 – 31 gennaio 2022 a condizione che:
- non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi in favore degli utenti;
- sia garantita un’adeguata rotazione del personale, con prevalenza dell’esecuzione della prestazione in presenza;
- sia sottoscritto preventivamente un apposito accordo individuale in cui siano definiti gli obiettivi della prestazione, i tempi di esecuzione e di disconnessione, le fasce di contattabilità nonché i criteri e le modalità di misurazione della prestazione.
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è consentito l’esonero totale dai rientri in presenza fino alla scadenza del periodo di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021) per:
- i dipendenti che versano in condizione di fragilità (art. 26, co. 2, d.l. 18/20202);
- i dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, nonché i dipendenti immunodepressi o con familiari conviventi immunodepressi.
Con successiva nota 28 ottobre 2021, la Dcru invita tutte le strutture a provvedere al perfezionamento degli accordi individuali entro la giornata di venerdì 29 ottobre. Considerati i tempi ristrettissimi, qualora si rendesse necessaria una dilazione per il perfezionamento per degli accordi individuali, è comunque consentito al personale di proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile sino alla sottoscrizione degli accordi medesimi e ferma restando la prevalenza dell’attività in presenza.
Le fasce di contattabilità non coincidono necessariamente con l'orario di servizio della struttura ma sono ricomprese all'interno dello stesso.
Per il personale che da Ccnl ha autonomia nella determinazione del tempo di lavoro (dirigenti, professionisti, ricercatori e tecnologi), se non fosse possibile individuare i giorni di smart working, è consentito indicare nell'accordo unicamente il numero.
Per il personale delocalizzato, che continua a prestare la propria attività presso la struttura di provenienza, invece, è competente alla sottoscrizione dell'accordo la struttura presso la quale è svolta la prestazione, d'intesa con il Responsabile della struttura presso la quale il dipendente è incardinato.