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Eventi sismici isola d’Ischia 2017: ripresa della riscossione dei premi assicurativi

Fornite istruzioni in merito alla riscossione dei premi assicurativi in base alla circolare n. 43 del 14 novembre 2018.

La circolare n. 43 del 14 novembre 2018 ha chiarito che nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dei termini relativi agli adempimenti tributari e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Nella stessa circolare sono illustrati i termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, come segue:
  • entro il 31 gennaio 2021 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020;
  • entro il 31 gennaio 2021 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione;
  • a decorrere dal mese di febbraio 2021 deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili;
  • entro il 28 febbraio 2021 devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.
Gli interessati che hanno già trasmesso via Pec alla sede Inail di Napoli la domanda di sospensione, devono inviare al medesimo indirizzo Pec, entro il 28 febbraio 2020, il modulo allegato per comunicare la modalità di versamento.
I soggetti che hanno usufruito anche della sospensione degli adempimenti, devono trasmettere, unitamente al citato modulo:
1.      le dichiarazioni delle retribuzioni 2018 e 2019;
2.      le denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

La documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo napoli@postacert.inail.it indicando nell’oggetto “Ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi sospesi articolo 34, DL 43/2018”.
In caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Resta salva la possibilità di estinguere anticipatamente la rateazione e versare in unica soluzione le somme dovute.

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