Passa al contenuto principale
Impostazioni cookie

Ti trovi in:

Riduzione premi e contributi assicurativi anno 2020: indici di gravità medi e misura della riduzione

La circolare n. 15 del 30 aprile 2020 fornisce indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi, prevista dall’art. 1, comma 128, l. 147/2013, ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 febbraio 2020 è stata fissata in misura pari al 15,29% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 
Come chiarito dalla circolare n. 15 del 30 aprile 2020, la riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
 
Restano confermati, nelle more della revisione tariffaria dei predetti settori/gestioni, anche per il triennio 2020-2022 i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi precedentemente stabiliti.
 
Con il medesimo decreto sono stati invece rideterminati gli Indici di gravità medi (Igm) per il triennio 2020-2022.
 
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano avviato l’attività da oltre o non oltre un biennio, e, precisamente, a seconda che la data di inizio attività sia precedente al 3 gennaio 2018 oppure uguale o successiva alla stessa data.
 
In caso di inizio dell’attività in data precedente al 3 gennaio 2018, i destinatari della riduzione sono individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (Igm) e l’Indice di gravità aziendale (Iga).
 
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20. Per il settore agricolo l’istanza deve essere presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.
 
La riduzione, nella nuova misura del 15,29%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che nel corso del suddetto biennio di attività hanno già presentato telematicamente l’istanza, con esito positivo.
 
L’applicazione della riduzione è subordinata in ogni caso all’attestazione, da parte dei destinatari, del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la documentazione sottostante.

TI POTREBBE INTERESSARE

TI POTREBBE INTERESSARE