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Regione Lazio: misure per l'igiene e la sanità indirizzate alle persone provenienti dalle zone "rosse" e rientranti nella regione Lazio

Sono previste misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica per le persone provenienti o che hanno soggiornato nelle zone indicate nel D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Con ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 è disposto che tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 hanno fatto, stanno facendo o faranno ingresso nella regione Lazio, se provenienti dalla Lombardia e/o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
  • di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“Mmg”) ovvero col pediatra di libera scelta (“Pls”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
  • di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di prevenzione.
In caso di comparsa di sintomi, devono essere seguite tutte le disposizioni dell'ordinanza 2/2020.

Le disposizioni non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche indicate siano operatori del SSR laziale, per i quali continuano a valere le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020.

I concessionari dei servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale hanno obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle istituzioni preposte i nominativi dei viaggiatori, per le tratte provenienti da Milano o dalle province espressamente indicate con destinazione finale il territorio regionale.

E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale le attività relative a piscine, palestre e centri benessere.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al provvedimento é punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

L'ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della regione ed ha valore di notifica individuale. Ha validità fino all'emanzione di un nuovo provvedimento.

Restano salve le previsioni delle ordinanze n. 2 del 26 febbraio 2020 e n. 3 del 6 marzo 2020.