Entro il 1° giugno 2019, come chiarito dalla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, deve essere effettuato sia il versamento in unica soluzione, sia il pagamento della prima rata, in caso di rateizzazione.
I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale, fino a un massimo di centoventi rate, devono presentare apposita domanda alla competente sede Inail, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32.