La riduzione percentuale dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81%. La circolare n. 13 del 2 marzo 2018 chiarisce che la riduzione dei premi e contributi si applica alle aziende attive da oltre un biennio che hanno avviato le lavorazioni in data precedente al 3 gennaio 2016.
La percentuale di riduzione per i premi in autoliquidazione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione 2019.
Per le aziende attive da non oltre un biennio, con lavorazioni iniziate il 3 gennaio 2016 o in data successiva, qualora sia già stata presentata ed accolta nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione per l’anno 2018 si applica automaticamente nella misura del 15,81, senza presentazione di una nuova istanza.
La percentuale di riduzione per i premi in autoliquidazione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione 2019.
Per le aziende attive da non oltre un biennio, con lavorazioni iniziate il 3 gennaio 2016 o in data successiva, qualora sia già stata presentata ed accolta nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione per l’anno 2018 si applica automaticamente nella misura del 15,81, senza presentazione di una nuova istanza.