Con circolare n. 6 del 18 gennaio 2018 è stato chiarito che devono essere versati in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 dovuti dalle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari ed i premi speciali unitari dovuti dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori.
La sospensione dell’agevolazione comporta il pagamento nella misura intera anche del premio 2017, che va regolato entro la scadenza del 16 febbraio 2018.
La sospensione dell’agevolazione comporta il pagamento nella misura intera anche del premio 2017, che va regolato entro la scadenza del 16 febbraio 2018.