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Assicurazione giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

Con la circolare 50 dell'8 novembre 2017 si forniscono istruzioni in merito all'obbligo e alla tutela assicurativa, alla classificazione tariffaria, alla retribuzione imponibile e alle modalità di calcolo del premio assicurativo.

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25 co. 5, inserisce tra i soggetti assicurati Inail i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati, in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, nelle lavorazioni rischiose di cui d.p.r. 1124/1965.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prevista per tali soggetti immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, nonché per quelli in servizio alla medesima data.

Con la circolare 50 dell'8 novembre 2017, l'Inail fornisce istruzioni sul nuovo regime assicurativo, così come delineato dalla riforma organica della magistratura onoraria, e precisamente sulla denuncia di esercizio, sul calcolo del premio assicurativo nonché sulla denuncia di infortunio.

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