L’articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, stabilisce che alle rendite per inabilità permanente e per morte dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché agli assegni una tantum in caso di morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. [...]
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04 luglio 2025
Circolare Inail n. 41 del 4 luglio 2025
Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2025.
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Pubblicazione
4/07/2025, 10:20
Ultimo aggiornamento
4/07/2025, 10:20
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