L’articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate. [...]
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16 settembre 2024
Circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024.
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Pubblicazione
16/09/2024, 11:09
Ultimo aggiornamento
16/09/2024, 11:09
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