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04 agosto 2006

Circolare INAIL n. 38 del 4 agosto 2006

Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1°luglio 2006-30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Documento: Circolare n. 38 del 4 agosto 2006.
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti. 
 
Quadro Normativo

  • Decreto Legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 153/1988, art. 2, comma 12.
  • Circolare n. 39 del 19 maggio 1999: “Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
  • Circolare n. 66 del 12 ottobre 2000: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001”.
  • Circolare n. 69 del 29 settembre 2004: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005”. 
  • Circolare n. 50 del 7 dicembre 2005: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006”.
  • Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005: “Assegno per il nucleo familiare” attuazione art. 1, comma 559 della legge 30.12.2004, n. 311.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Le fasce di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) sono rivalutate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” calcolato dall’ISTAT1 .
La rivalutazione per l’anno 2006 è pari al 1,7%.
I redditi rivalutati sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione Centrale Risorse Umane - Trattamento Economico.

EROGAZIONE DELL’ASSEGNO SUL TRATTAMENTO AI SUPERSTITI
L’erogazione dell’assegno spetta anche al titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare2 a condizione che:

  • abbia un’età inferiore a diciotto anni

ovvero

  • si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità ad esercitare un proficuo lavoro, a causa di infermità, difetto fisico o mentale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande - sia per la prima attribuzione dell’assegno, sia per la sua rivalutazione - si rinvia alla Circolare n. 50 del 2005.
Per il 2006, le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre prossimo, utilizzando gli appositi modelli3 .
I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’AGO4 -sia in attività di servizio che in quiescenza - ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale, devono inoltrare le domande all’INPS5 .

DIFFUSIONE
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale:

  • con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973
  • tramite affissione agli albi di ciascuna Unità fino al 15 settembre 2006, termine ultimo per la presentazione della domanda.

e singole Unità notificheranno inoltre la circolare, mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento:

  • agli ex dipendenti titolari di pensione
  • ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 19486 (identificati con codice “0” in Anagrafica Fiscale - Posizione contributiva).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà trattenuta agli atti di ciascuna Unità.
Per tutto quanto non specificato dalla presente circolare - e con particolare riferimento agli "adempimenti del personale interessato" - valgono le istruzioni precedentemente fornite in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1 e 2
 
______________________________
1. Decreto legge n. 69/1988, art. 2, comma 12.
2. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7668 del 1996.
3. Allegati 1 e 2: Modello A e Modello B.
4. Assicurazione Generale Obbligatoria.
5. Legge n. 114/1974, art. 16 e Circolare Inail n. 27/1975.
6. Trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.