Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Documento: Circolare n. 50 del 7 dicembre 2005.
Oggetto:Assegno per il nucleo familiare. Aumenti dal 1° luglio 2005. Rivalutazione delle fasce di reddito familiare annuo per il periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006. Erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto.
Quadro Normativo
Decreto Legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 153/1988: art. 2, comma 12.
Circolare n. 39 del 19 maggio 1999: “Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
Circolare n. 66 del 12 ottobre 2000: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001”.
Circolare n. 69 del 29 settembre 2004: “Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005”.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005: “Assegno per il nucleo familiare”. Attuazione dell’articolo 1, comma 559 della legge 30.12.2004, n. 311.
1 RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO
Le fasce di reddito familiare, utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) sono rivalutate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’ “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” calcolato dall’ISTAT.
La rivalutazione per l’anno 2005 è pari al 2 per cento.
I redditi rivalutati sono disponibili in Intranet nel Minisito della DCRU - Trattamento economico.
Per la corretta impostazione delle competenze economiche, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà a tutte le Strutture le tabelle contenenti le “Fasce di reddito” aggiornate secondo le variazioni relative al reddito e la composizione familiare.
Requisiti di idoneità
Il calcolo e la conseguente corresponsione dell’assegno sono subordinati alla contestuale valutazione delle due variabili costituite dal reddito e dalla composizione familiare. In particolare:
il reddito di riferimento per l’erogazione del beneficio è quello conseguito nell’anno 2004 (CUD/2005)
tale reddito deve essere ricompreso nelle fasce reddituali da applicare per il periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006
la somma dei redditi di lavoro dipendente dell’intero nucleo familiare non deve essere inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo
il reddito relativo all’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione in materia fiscale.
Presentazione della domanda per la prima assegnazione dell’assegno e dichiarazione per la rivalutazione
Tutti dipendenti, compresi i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto ed i pensionati titolari del fondo 1948, entro il 20 dicembre 2005 1 , devono presentare dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare conseguiti nell’anno 2004 ai fini della rivalutazione dell’assegno relativo al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005:
al Dirigente dell’Unità di appartenenza, da parte dei dipendenti al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico, da parte degli ex-dipendenti titolari del fondo 1948.
Tale dichiarazione è necessaria anche per la prima attribuzione dell’assegno.
Ogni variazione del nucleo familiare deve essere comunicata - dall’avente diritto all'Amministrazione - entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comunque, riportata in fase di compilazione del Modello A.
2 EROGAZIONE DELL'ASSEGNO AL CONIUGE DEL TITOLARE DEL DIRITTO
A decorrere dal primo gennaio 2005 può essere richiesta l'erogazione diretta dell'assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno stesso 2 .
Requisiti del coniuge dell’avente diritto
Il coniuge che intende presentare la richiesta non deve essere titolare di:
rapporto di lavoro dipendente
pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Egli inoltre può esercitare solo il diritto relativo alla corresponsione dell'assegno 3 .
Presentazione delle domande per l’assegno al coniuge
Il coniuge che intende richiedere la corresponsione diretta dell'assegno deve presentare apposita domanda.
In caso di prima concessione dell'assegno, compilerà la specifica richiesta in calce alla domanda 4 di concessione dell'assegno da parte dell'avente diritto.
In caso di assegno già in regolare corso di pagamento, compilerà la specifica richiesta 5 da consegnare in occasione della ripresentazione annuale della domanda da parte dell'avente diritto, oppure in qualsiasi momento, utilizzando il modello B 6 .
Per coloro che, sia in servizio che pensionati, sono titolari di qualsiasi trattamento pensionistico a carico dell’INPS, escluse le pensioni sociali, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS.
Termini e modalità di corresponsione
Il diritto del coniuge a percepire direttamente l'importo dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda. Non ha quindi alcuna rilevanza per il periodo pregresso.
Il coniuge dell'avente diritto dovrà indicare le modalità di pagamento prescelte (assegno circolare, accredito su conto corrente ecc.).
Nei casi in cui per mancata comunicazione da parte dell’avente diritto di variazioni intervenute nel nucleo familiare siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti, si procederà al recupero delle somme corrisposte indebitamente sulla cedola stipendiale dell’avente diritto 7 .
Anche il coniuge divorziato, o legalmente separato, affidatario di figli minori può ricevere l’assegno per nucleo familiare eventualmente spettante al titolare a condizione che:
non svolga attività lavorativa
non sia titolare di pensione
- svolga attività per la quale non è previsto trattamento di famiglia 8 .
Tale caso esula dall’applicazione del comma 559, dell’articolo 1 della Legge n. 311/2004.
Istruzioni operative.
In attesa di definizione della procedura informatizzata, le richieste del coniuge, sia con il Modello A sia con il Modello B, dovranno essere inoltrate a questa Direzione Centrale - Ufficio III - che provvederà direttamente agli adempimenti relativi alla sospensione dell’erogazione dell’ANF all’avente diritto, con relativa comunicazione all’interessato ed al pagamento al coniuge sulla base delle modalità richieste.
Per quanto non modificato dalla presente circolare - e con particolare riferimento agli "adempimenti del personale interessato" - si richiamano le istruzioni precedentemente impartite in materia 9 .
Resta anche confermata la competenza decentrata in materia.
Diffusione
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale:
- con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973
tramite affissione gli albi di ciascuna Unità fino al 20 dicembre 2005, termine ultimo per la presentazione delle domande.
Sarà inoltre notificata agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita, che percepiscono il relativo trattamento di famiglia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'Unità che effettua il pagamento.
La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà trattenuta agli atti di ciascuna Unità.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Alberto CICINELLI
Allegati: 2
______________________________
1.Allegato 1 Modello A.
2.Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 aprile 2005
3.L'attribuzione del diritto è tuttora disciplinata dall'articolo 2 del Decreto Legge n. 69/1988 convertito con modificazioni dalla Legge n. 153/1988. Ciò significa che l'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell'importo dell'assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia con riferimento all'avente diritto, il quale deve presentare la domanda ogni anno.
4.Allegato 1 Modello A.
5.Allegato 1 Modello A.
6.Allegato 2 Modello B.
7.Decreto Ministero del Lavoro del 4 aprile 2005, articolo 1, comma 3.
8.Codice civile articolo 211: richiamato dal comma 4, articolo 3 del citato Decreto ministeriale
9.Circolare n. 66 /2000, All. 2, 3, A e B