Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 12 del 26 febbraio 1990
Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica nonchè degli istruttori sportivi in genere.
Con il notiziario n. 32/1985 sono state fornite istruzioni di carattere generale in merito al problema della ricorrenza dell'obbligo assicurativo per gli alunni, gli studenti, e gli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, sostenendosi l'assicurabilità di tali soggetti in quanto addetti alle esercitazioni pratiche previste dal combinato disposto degli articoli 1, n. 28, e 4, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale indirizzo non ha trovato uniforme applicazione da parte delle Unità operative dell'Istituto ed è stato generalmente contestato dalle scuole e dagli istituti di istruzione nonchè delle Associazioni di categoria interessate.
L'obbligo della tutela dei predetti soggetti nello svolgimento delle esercitazioni di ginnastica ha trovato ulteriore sostegno nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1086 del 4 febbraio 1987, che ha sostenuto che l'attività didattica non deve essere semplicemente intesa come generica esplicazione della funzione informativa o pedagogica ma anche come insegnamento addestrativo-pratico che si pone come elemento di sostegno e di integrazione della attività informativa propriamente detta.
Di conseguenza, il rischio tutelato non è quello generico, insito nella esplicazione dell'attività pedagogica o informativa, ma è il particolare e più grave rischio al quale l'insegnante, lo studente e l'alunno si trovano esposti ogni qual volta l'attività didattica si estrinseca nel compimento di funzioni implicanti esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, caratteristiche del requisito della manualità.
Tali considerazioni hanno, del resto, trovato conferma anche nella recente sentanza della Corte Costituzionale n. 137/1989 con la quale è stato affermato l'obbligo della tutela assicurativa dei ballerini e dei tersicorei in quanto esposti ad un rischio particolare e comunque diverso da quello generico o comune. (cfr. circolare n. 1/1990).
Cio premesso, si richiamano le Unità operative ad un capillare riesame di tutti i rapporti assicurativi in vigore per dare attuazione alle norme di cui trattasi.
Con l'occasione, si fa presente che l'attività di istruttore sportivo trova notevolissimi punti di contatto con quella degli insegnanti delle esercitazioni di ginnastica e, pertanto, anche nei confronti di tali soggetti va affermata la ricorrenza dell'obbligo assicurativo purchè gli stessi presentino il fondamentale requisito della subordinazione previsto dall'art. 4, n. 1, del vigente Testo Unico.