Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 10 del 28 febbraio 1980
Oggetto: Convenzione per l'affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative.
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 1979 ha approvato il rinnovo della Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per la disciplina dei rapporti concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti.
Tale Convenzione, che si allega alla presente circolare, è stata stipulata il 1° giugno 1979, approvata con Decreto ministeriale numero 45835/11 del 23 giugno 1979, e registrata alla Corte dei Conti il 29 settembre 1979.
Essa decorre dalla data della stipula ed apporta sostanziali modifiche alla precedente del 15 gennaio 1972.
Regime assicurativo
Ai fini della tutela assicurativa delle persone previste dalla Convenzione in parola si è superata la distinzione fra regime industriale e agricolo.
Si è tenuto al proposito conto, oltre che della esigenza di uniformità di trattamento per tutti i detenuti, del criterio introdotto con il Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
Tale criterio fa corrispondere alla qualificazione del soggetto obbligato alla assicurazione come imprenditore agricolo l'applicabilità del regime assicurativo previsto rispettivamente dal Titolo II o dai Titolo I del predetto Testo Unico.
Conseguentemente, non potendosi riconoscere agli Istituti di prevenzione e di pena la qualità di imprenditori agricoli, nella convenzione è stato richiamato esclusivamente il regime assicurativo di cui al Titolo I.
Soggetti assicurati
L'assicurazione è stata estesa ai soggetti non imputabili o con imputabilità ridotta, nei cui confronti siano state adottate le misure di sicurezza limitative della libertà personale previste dagli articoli 199 e seguenti dei codice penale, nonché ai minori sottoposti ad una delle misure previste dai R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni, ai fini del loro recupero sociale, con l'adozione di una normativa unitaria per le attività svolte nell'ambito degli Istituti di prevenzione e di pena da tutte le persone - adulti o minori - ivi detenute o internate.
Più specificamente, va chiarito che nei "lavori condotti direttamente dallo Stato" devono essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o Istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro;
che, conseguentemente, al di fuori del campo di applicazione della gestione speciale debbono rimanere soltanto le attività produttive, vale a dire quelle svolte da detenuti o internati alle dipendenze di privati datori di lavoro e nell'interesse immediato delle rispettive aziende.
Rimangono altresì al di fuori del campo di applicazione le lavorazioni esplicate durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni.
Per quanto concerne il periodo antecedente all'entrata in vigore della Convenzione in parola e in particolare la sistemazione dei rapporti assicurativi dei detenuti e degli internati adibiti ad attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e pena, date in appalto a datori di lavoro privati, si dispone che le unità operative dovranno resistere alle eventuali richieste di cessazione con effetto retroattivo delle posizioni assicurative e di rimborso dei relativi premi alle ditte interessate, provvedendo a segnalare le fattispecie a questa Direzione generale, corredate di tutti gli elementi di giudizio ivi compresi i casi di infortunio eventualmente verificatisi, per i successivi necessari contatti con il Ministero di Grazia e Giustizia.
Prestazioni
Il Ministero di Grazia e Giustizia trasmette per gli infortuni che occorrono ai soggetti in argomento - le relative denunce nei termini di legge, indicando la retribuzione spettante ai predetti ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, in mancanza, la retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico n. 1124/1965.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta, come pure la rendita per inabilità permanente o ai superstiti, sono liquidate sulla retribuzione effettiva o convenzionale come sopra indicata, tenendo ovviamente presenti - per quanto riguarda la rendita - i limiti minimo e massimo stabiliti dall'articolo 116 del citato Testo Unico.
Per l'erogazione - poi - delle prestazioni sanitarie e protesiche l'INAIL deve provvedere, nei limiti delle competenze e secondo le modalità previste dalla legge, per i casi ammessi all'indennizzo, avvalendosi del Servizio Sanitario di cui all'articolo 11 della predetta legge 26 luglio 1975 n.354.
Infine, le prestazioni di tipo integrativo possono essere ovviamente concesse nei limiti previsti dal D.P.R. 18 aprile 1979 (Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 giugno 1979).
Decorrenza della nuova normativa
Come si è all'inizio precisato, la Convenzione di cui trattasi decorre dal 1° giugno 1979.
Ne consegue che le disposizioni che precedono dovranno essere applicate a tutti gli eventi verificatisi a partire da tale data.
Sarà cura di questa Direzione generale (Servizio Meccanizzazione) evidenziare i casi intervenuti dal 1° giugno 1979 alla data di emanazione delle presenti disposizioni, eventualmente indennizzati ai sensi del Titolo II del Testo Unico in base alle disposizioni precedentemente in vigore.
Istruzioni contabili
Gli importi delle prestazioni assicurative erogate ai detenuti civili adulti e ai detenuti civili minori saranno contabilizzati dalle unita periferiche con operazioni in fase contestuale di impegno e pagamento, gestione 1.1.0, C/R 10, al capitolo 851, "Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato".
In particolare:
a) le operazioni riferite ai detenuti adulti, saranno imputate ai preesistenti sottoconti 24, 25 e 26 , che assumono la nuova denominazione:
24 - Detenuti civili adulti: indennità
25 - Detenuti civili adulti: rendite
26 - Detenuti civili adulti: altre prestazioni;
b) le operazioni riferite ai detenuti minori saranno imputate ai sottoconti decentrati di nuova istituzione:
44 - Detenuti civili minori: indennità
45 - Detenuti civili minori: rendite
46 - Detenuti civili minori: altre prestazioni.
Alla richiesta di rimborso di tali importi alla competente amministrazione ed ai relativi incassi (con imputazione contabile al capitolo 251 "Rimborso prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato") provvederà questa Direzione generale con le modalità previste dalla Convenzione, evidenziando:
- con codice di partita 6000 - Ministero di Grazia e giustizia Direzione Centrale Istituti di prevenzione e pena, ufficio VI, i rimborsi relativi ai detenuti civili adulti;
- con codice di partita 6001, di nuova istituzione - Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena, ufficio VI - i rimborsi relativi ai detenuti civili minori.
Tali codici dovranno essere utilizzati anche per la gestione meccanizzata delle rendite.
Gli importi delle prestazioni assicurative erogate saranno riepilogati sugli appositi moduli 51/C e 52/C - mecc., da compilare separatamente per i detenuti civili adulti e per quelli minori, recanti le seguenti intestazioni: "Ministero di Grazia e Giustizia - Detenuti civili adulti", "Ministero di Grazia e Giustizia - Detenuti civili minori".
Tali moduli, corredati dei documenti giustificativi, dovranno essere inoltrati a questa Direzione generale secondo le modalità previste nella circolare n.71/1974.
La presente circolare abroga le disposizioni in contrasto precedentemente emanate sull'argomento.
Eventuali difficoltà che dovessero riscontrarsi nell'attuazione delle presenti disposizioni dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Direzione generale.
All. 1
Allegato alla circolare n. 10/1980
CONVENZIONE
concernente l'affidamento all'INAIL della gestione dall'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena
E
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro (in seguito per brevità denominato I.N.A.I.L.) nella persona del suo Presidente on.le Flavio Orlandi domiciliato per la carica in Roma, Via IV novembre, 144 il quale stipula il presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 1979, n. 26.
Visto l'art. 9, II comma del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che comprende fra i datori di lavoro soggetti alle norme del Testo Unico medesimo gli Istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena nei confronti dei propri detenuti;
Visto l'art. 4 n. 9 del predetto Testo Unico che comprende fra le persone assicurate i detenuti addetti ai lavori indicati nell'art. 1;
Ritenuto, che la sanzione dei detenuti, di cui all'art. 4 n. 9 del T.U. 1124/1965 debba ritenersi comprensiva anche dei soggetti non imputabili o con imputabilità ridotta, nei cui confronti siano state adottate le misure di sicurezza limitative della libertà personale previste dagli artt. 199 ss. del Codice Penale, nonché dei minori sottoposti ad una delle misure previste dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni, ai fini del loro recupero sociale;
Ritenuto, conseguentemente, che le attività di istruzione o di avviamento professionale svolte negli Istituti di rieducazione per minorenni dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia debbano ritenersi assoggettate allo speciale regime assicurativo previsto per i lavori dei detenuti condotti direttamente dallo Stato dall'art. 127 del Testo Unico;
Ritenuto che nell'ambito dei "lavori condotti direttamente dallo Stato" debbano essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internato sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro; che, conseguentemente, al di fuori del campo di applicazione della gestione speciale debbano rimanere soltanto le attività produttive, vale a dire quelle svolte da o internati o detenuti alle dipendenze di privati datori di lavoro e nell'interesse immediato delle rispettive aziende;
Considerato che, per gli effetti dell'art. 127 comma n. 3 del T.U. n. 1124, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato compete al Ministero di Grazia e Giustizia;
Considerato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha manifestato il proposito di affidare all'INAIL la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti addetti a lavori di natura agricola e industriale;
Sotto gli auspici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero di Grazia e Giustizia e l'INAIL convengono quanto segue;
ART. 1
Il Ministero di Grazia e Giustizia affida all'INAIL la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei detenuti, degli internati per misure di sicurezza previste dal Codice penale e dei minori sottoposti ad una delle misure previste dal R.D.L. 20 luglio 1934 numero 1404 e successive modificazioni accolti in Istituti gestiti direttamente dallo Stato.
Tale gestione si applica a tutte le attività svolte nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi;
rimangono al di fuori del campo di applicazione della presente Convenzione le attività svolte da detenuti e internati e dei minori di cui al I comma del presente articolo durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 1, lett. e), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, anche nell'ambito degli stabilimenti o istituti di prevenzione o di pena; tali attività sono soggette alla normale gestione assicurativa ai sensi dell'art. 1, terzo comma, n. 26 e dell'art. 4, primo comma n. 5 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
Restano escluse, altresì, le attività svolte negli Istituti di prevenzione e pena affidate in gestione a terzi.
ART. 2
Il Ministero di Grazia e Giustizia per ogni infortunio occorso ai soggetti di cui all'art. 1 dovrà trasmettere alla Sede dell'INAIL, territorialmente competente, la regolamentare denuncia entro il termine di legge e ogni elemento e documento che potranno da questa essere richiesti per accertare se l'infortunio è indennizzabile a norma delle disposizioni in vigore.
ART. 3
Ai fini della erogazione delle prestazioni assicurative e assistenziali previste dal Testo Unico, la ricorrenza dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva, richiesti dalla legge, è comprovata dalla denuncia di infortunio e di malattia professionale presentata dal Ministero di Grazia e Giustizia e degli Istituti dipendenti; è consentito, tuttavia, all'interessato produrre la documentazione integrativa che può risultare utile ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
L'INAIL, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio o della malattia professionale, eroga all'interessato le prestazioni economiche previste dal Titolo I del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante ai soggetti di cui all'art. 1 viene liquidata sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai medesimi ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, in mancanza, della retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell'art. 118 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono ugualmente liquidate sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabilito ai sensi dell'art. 116 T.U. o di quella convenzionale determinata ai sensi dell'art. 118.
Le modalità di erogazione delle prestazioni economiche sono stabilite dall'art. 5.
ART. 4
L'INAIL provvede alle prestazioni sanitarie e protesiche, nei limiti della competenza e secondo le modalità previste dalla legge, per i casi ammessi all'indennizzo, avvalendosi del Servizio Sanitario di cui all'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Ai medici fiduciari dell'INAIL è consentito in ogni caso il controllo sulle prestazioni effettuate, con particolare riguardo all'accertamento di eventuali postumi invalidanti che essi dovranno determinare.
I ricoveri e le visite ambulatoriali in luoghi esterni, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza per i quali sarà chiesta la ratifica del provvedimento adottato, dovranno essere autorizzati, preventivamente, dal Ministero di Grazia e Giustizia.
ART. 5
Il pagamento della indennità per inabilità temporanea e delle rendite per inabilità permanente, viene effettuato dall'INAIL agli infortunati o a coloro che li rappresentano, finchè dura lo stato di detenzione, ricovero o internamento, tramite le direzione degli Istituti di prevenzione e pena.
Il pagamento della rendita ai superstiti viene eseguito direttamente agli aventi diritto.
ART. 6
Alla fine di ogni trimestre il Ministero di Grazia e Giustizia tramite i dipendenti Istituti e servizi rimborserà all'INAIL su presentazione degli elenchi contabili e dei documenti giustificativi distinti per gli adulti e per i minori, le prestazioni economiche erogate ai detenuti infortunati ai sensi dei precedenti articoli, le spese particolari sostenute per le prestazioni di cui all'art. 4 per ciascun caso di infortunio.
Rimborserà inoltre le quote per spese sanitarie generiche e per le spese generali di amministrazione da determinarsi a norma dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 19 gennaio 1939 e successive modificazioni.
L'INAIL, a tale scopo, presenterà contabilità distinte e separate a seconda che trattasi di adulti e di minorenni e ciò per la esatta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio dal Ministero di Grazia e Giustizia.
ART. 7
La composizione in via amministrativa delle eventuali controversie che dovessero insorgere per l'applicazione della presente Convenzione sarà demandata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
ART. 8
La presente Convenzione viene redatta in quattro originali su carta da bollo ed è esente da registrazione in quanto non compresa fra gli atti di cui alla tariffa Alleg. A del D.P.R. 634/1972.
ART. 9
Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data della relativa stipula.
La Convenzione stessa avrà la durata di CINQUE anni e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, alle stesse condizioni, in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
PER IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Il Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e pena PER L'I.N.A.I.L.
Il Presidente
Roma, 1 GIU 1979