Destinatari
Coniuge e figli dei lavoratori già titolari di rendita diretta, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
Caratteristiche
E’ una prestazione economica corrisposta solo al coniuge e ai figli in caso di decesso del titolare della rendita diretta ed erogata:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, con grado di inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo unico (d.p.r. 1124/1965);
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, con grado di menomazione all’integrità psicofisica/danno biologico non inferiore al 48%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000.
La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni) o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.
Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede Inail competente tassativamente entro i 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la quale l'Istituto avverte i superstiti della facoltà di proporre domanda per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.
Le misure percentuali spettanti agli aventi diritto sono:
- 50% per il coniuge, fino alla morte o al nuovo matrimonio;
- 20% a ciascun figlio:
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea.
- 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
- 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità.
La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare, per gli eventi fino al 24 luglio 2000 riconosciuti in regime t.u., e non può superare la quota di rendita percepita per le conseguenze patrimoniali della menomazione, per gli eventi dal 25 luglio 2000 riconosciuti in regime danno biologico. In caso contrario gli assegni vengono proporzionalmente adeguati.
Nel caso di redditi di importo inferiore all’assegno, l’Inail corrisponde la differenza fra i due importi.
L’assegno, non soggetto a tassazione Irpef, viene rivalutato annualmente, a seguito di apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.