Destinatari
Lavoratori affetti da silicosi o asbestosi
Caratteristiche
La prestazione, di durata annuale e non soggetta a tassazione Irpef, è riconosciuta ai soli lavoratori affetti da silicosi o asbestosi che abbandonano la lavorazione nociva, con grado di inabilità permanente compreso tra l’1% e l’80%, valutata sulla base alle tabelle allegate al T.u. (d.p.r. 1124/1965) per i casi denunciati fino al 31 dicembre 2006, ovvero con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico compreso tra l'1% e il 60%, valutata secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per i casi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo della rendita, in caso di disoccupazione, è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva. In caso di occupazione in un’altra lavorazione, l’importo della rendita è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.
Il lavoratore deve inoltrare all’Inail la richiesta della rendita di passaggio entro il termine di 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva.
La prestazione decorre dalla data di effettivo abbandono della lavorazione nociva. La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno - entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima - a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.