INFORTUNIO SUL LAVORO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Per “incidente” o “quasi incidente” si intende un evento negativo verificatosi durante lo svolgimento del lavoro che non costituisce un infortunio sul lavoro e, quindi, non comporta alcun obbligo di segnalazione al datore di lavoro e da parte di questi all’Inail.
Mentre, per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro e che abbia avuto come conseguenza una inabilità temporanea assoluta tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (escluso il giorno dell’infortunio), una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, parziale o totale, o la morte.
Nel caso di infortunio sul lavoro è obbligatoria la trasmissione del certificato di infortunio da parte del medico che ha prestato assistenza sanitaria, nonché della denuncia telematica dell’infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro.
La denuncia di infortunio è obbligatoria nel caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi (escluso quello dell’infortunio).
Il termine per l’inoltro della denuncia è di due giorni per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento, e di 24 ore per gli infortuni mortali o con prognosi riservata.
Con l’invio telematico della denuncia di infortunio è assolto anche l’obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La denuncia di infortunio sul lavoro va effettuata telematicamente. Per la compilazione e la trasmissione della denuncia di infortunio sul lavoro è disponibile sul portale Inail (www.inail.it) il servizio denuncia/comunicazione d’infortunio.
Dopo l’accesso con Spid, Cns o Cie, il servizio consente di inserire tutti i dati necessari per la trasmissione della denuncia all’Inail (dati del datore di lavoro, dati personali e lavorativi dell’infortunato, descrizione dell’infortunio, dati del certificato medico, eventuali testimoni e veicoli a motore coinvolti).