Se sei un cittadino europeo e desideri lavorare in Italia, hai il diritto di svolgere un’attività lavorativa sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo, senza bisogno di un permesso di lavoro.
La normativa europea stabilisce che i lavoratori che si spostano all'interno dell'UE sono soggetti alla legislazione del Paese in cui svolgono la loro attività (principio di territorialità).
Tutti i lavoratori per i quali ricorrono i presupposti previsti negli articoli 1 e 4 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, sono obbligatoriamente assicurati presso l’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali). L’assicurazione e il pagamento del premio sono a esclusivo carico del datore di lavoro per i dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi (ad esempio artigiani o coltivatori diretti) è il lavoratore stesso a doversene occupare. Per i collaboratori “coordinati e continuativi” (denominati Cococo o Cocopro) il premio è dovuto dal datore di lavoro, ma un terzo dell’onere è a carico del collaboratore.
La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, ovvero il rischio estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore. La tutela si estende anche alle malattie riconducibili allo svolgimento dell’attività lavorativa.
MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO: COSA SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
Se hai subito un infortunio sul lavoro, ma il datore di lavoro non ha versato il premio assicurativo, hai comunque diritto alle prestazioni erogate dall’Inail.
La tutela assicurativa Inail sorge infatti automaticamente dal rapporto di lavoro, anche in assenza di versamento del premio assicurativo e di lavoro irregolare, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni.
Tale principio non opera per i lavoratori autonomi (titolari di ditta artigiana, coltivatori diretti, ecc.), per i quali nel caso di mancato pagamento del premio, il diritto alle prestazioni economiche resta sospeso fino alla regolarizzazione.
La sospensione riguarda soltanto le prestazioni di natura economica, mentre le prestazioni sociosanitarie (sanitarie, terapie, fornitura di protesi e ausili) sono comunque garantite. Sono anche garantite le prestazioni economiche previste per i superstiti del lavoratore in caso di decesso a causa di infortunio o malattia professionale (rendita ai superstiti, assegno funerario, assegno una tantum a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Per quanto riguarda, l’assicurazione per gli infortuni in ambito domestico, disciplinata dalla legge n. 493/1999 (c.d. assicurazione delle casalinghe), il diritto alle prestazioni opera soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
Il cittadino di uno Stato Ue che risiede in Italia e si occupa gratuitamente e in via esclusiva della cura della casa e del nucleo familiare, è tutelato contro gli infortuni in ambito domestico.
La legge 493/1999, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico per coloro che hanno tra i 18 e i 67 anni e si occupano della casa e della famiglia a titolo gratuito, senza vincolo di subordinazione, in modo abituale ed esclusivo.
Il cittadino Ue che trasferisce la propria residenza in Italia e ha registrato il proprio domicilio in Italia presso il competente Ufficio anagrafe gode delle stesse tutele che la predetta legge riconosce ai cittadini italiani.
Per assicurarsi è necessario fare domanda di iscrizione per via telematica e pagare un premio assicurativo annuale di 24 euro con le modalità indicate all’Inail. Per gli anni successivi, l’assicurazione deve essere rinnovata pagando il premio entro il 31 gennaio.
Gli assicurati hanno a disposizione il servizio telematico “Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti”, che consente all’utente di visualizzare gli anni per i quali risulta assicurato.
La tutela è prevista per gli infortuni di grado pari o superiore al 6% di inabilità e per gli infortuni mortali.
Il grado di inabilità è valutato sulla base della tabella del settore industria, allegata al Testo Unico n. 1124/1965.
Per i lavoratori a basso reddito è previsto un regime speciale di iscrizione che prevede l’esonero del premio assicurativo e l’assunzione del relativo onere a carico dello Stato.