Il datore di lavoro può presentare ricorso contro i provvedimenti sull’applicazione delle tariffe dei premi:
alla Sede territoriale
- per i provvedimenti che riguardano l'oscillazione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività della Pat (artt 19-25 Mat)
- per i provvedimenti che riguardano la riduzione del tasso per prevenzione nei primi due anni di attività della Pat (art. 23, comma 5 Mat)
al Presidente dell’Inail, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio contro tutti gli altri provvedimenti e, in particolare, quelli riguardanti:
- la classificazione delle lavorazioni
- l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione oltre il primo biennio di attività
- la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie
- l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale.
Il ricorso deve essere proposto, esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla sezione Servizi online entro il termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati; deve indicare in maniera specifica gli elementi del provvedimento impugnato verso i quali vengono formulate le eccezioni e motivare le pretese.
Il datore di lavoro che promuove ricorso deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato; negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di differimento nella misura prevista dalla legge.
La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro il termine di:
- 120 giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla sede territoriale
- 180 giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Presidente dell’Inail.